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Statuto
Scritto da redazione   
venerd́ 19 ottobre 2007

STATUTO DEL
“MOVIMENTO CRISTIANO RIFORMISTA”
ASSOCIAZIONE CULTURALE

CAPITOLO I

Art. 1
Costituzione
E’ costituita in Roma l’Associazione denominata “ MOVIMENTO CRISTIANO RIFORMISTA” che ha come simbolo una C e una R stilizzate in blu su fondo bianco con la scritta “CRISTIANO RIORMISTI su due righe parallele sovrapposte .

Art. 2
Scopi
L’Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone di aggregare le donne e gli uomini animate da senso civico onde valorizzare e diffondere la cultura del popolarismo europeo, dei valori della civiltà italiana, dei principi del solidarismo cattolico, della sussidiarietà, del riformismo e della persona umana intesa come valore.

Art. 3
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai proventi derivati dalle quote associative, da pubblicazioni, elargizioni, donazioni e lasciti degli associati o di terzi.

Art. 4
Sede
La sede sociale e il domicilio legale del Movimento Cristiano Riformista Nazionale sono in Roma, Via del Mascherino 72.

CAPITOLO II

Art. 5
Associazioni affiliate
Il Movimento Cristiano Riformista ricerca e promuove l’affiliazione a sé di altre associazioni o enti no – profit che si riconoscano nei fini sociali del Movimento e nei principi culturali che lo ispirano.

Art. 6
Soci
Possono essere soci coloro che si riconoscono nelle finalità enunciate all’art. 2 del presente Statuto e sono distinti in:
1 soci fondatori
2 soci sostenitori
3 soci onorari
4 soci comuni

Art. 7
Soci Fondatori
I Soci Fondatori fanno parte di diritto del consiglio Direttivo Nazionale, sono esonerati dal versamento della quota associativa ma possono effettuare donazioni volontarie al Tesoriere dell’Associazione.
I Soci Fondatori hanno diritto di voto all’Assemblea Nazionale.
I Soci Fondatori sono membri con diritto di voto del Consiglio direttivo Nazionale.

Art. 8
Soci Sostenitori
I Soci Sostenitori  sono coloro che hanno effettuato nel corso dell’anno donazioni per un importo pari o superiore al tetto minimo fissato annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale che, per la prima triennalità sarà di Euro 1.000,00 (mille euro).
I Soci Sostenitori hanno diritto di voto all’Assemblea Nazionale.

Art. 9
Soci Onorari
Sono Soci Onorari coloro i quali, per i loro meriti ottenuti nel campo della cultura, della scienza, del sociale, della politica si sono particolarmente distinti portando quindi lustro all’Associazione stessa.
I Soci Onorari sono deliberati annualmente con apposito atto del Consiglio Direttivo Nazionale.
I Soci Onorari hanno diritto di voto all’Assemblea Nazionale.

Art. 10
Diritti dei Soci
I soci hanno il diritto:
- a partecipare , esprimendo il voto, ai congressi Nazionali, Regionali e Provinciali, con le modalità stabilite nel regolamento congressuale. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto;
- a valersi dell’appoggio dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi enunciati all’Art. 2 conferendo agli organi dell’Associazione ogni facoltà di merito.

Art. 11
Doveri dei Soci
I Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e tutte le disposizioni e decisioni che gli organi del Movimento Cristiano Riformista riterranno di adottare.

Art. 12
Cancellazione e Radiazione dei Soci
Il Socio può essere cancellato per dimissioni, irreperibilità e morosità.  La cancellazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza.
Il Socio viene radiato con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale espressa a maggioranza per indegnità.

CAPITOLO III
ORGANI CENTRALI
Art. 13
Organi  Centrali dell’Associazione
Sono Organi  Centrali dell’Associazione Il Congresso Nazionale, Il Presidente Nazionale, l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 14
Il Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale rappresenta la totalità degli iscritti, ne esprime la volontà collettiva, elegge il Presidente Nazionale e i membri elettivi dell’Assemblea Nazionale.
E’ convocato ogni tre anni dall’Assemblea Nazionale su proposta del Presidente Nazionale o autonomamente dalla stessa a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
E’ normato dal regolamento congressuale, proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e approvato dall’Assemblea Nazionale e può modificare lo Statuto a maggioranza dei delegati.
Sono delegati di diritto: il Presidente Nazionale, i Membri dell’Esecutivo Nazionale, i Coordinatori Regionali, i Presidenti Provinciali.

Art. 15
Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del Movimento, ne promuove e dirige l’azione politica e organizzativa, convoca o promuove la convocazione degli organi centrali del movimento,
ha il potere di deferire al Consiglio Direttivo Nazionale  ogni iscritto, anche prendendo in via provvisoria provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, nomina il Segretario Amministrativo Nazionale e il Segretario Generale Nazionale, con facoltà di revocarli in ogni momento. Costituisce Uffici e Dipartimenti Nazionali, nominando i dirigenti responsabili e indirizzandone l’attività.
Ha il potere di sciogliere i Consigli Direttivi Provinciali e i Coordinatori Regionali, laddove ne ravvisi la necessità, nominando anche i relativi Commissari straordinari.
Ciascun socio ha il diritto di avanzare la propria candidatura a Presidente Nazionale purchè abbia il sostegno di almeno il 10% dei delegati al Congresso Nazionale.
Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti. Ove non si raggiunga la maggioranza assoluta si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Risulta eletto colui che riporta più voti nel turno di ballottaggio.

Art. 16
Assemblea Nazionale
L’Assemblea  Nazionale è formata da un numero variabile tra 50 e 150 membri, in base al numero totale degli iscritti al movimento a livello nazionale, oltre ai Soci fondatori, sostenitori, onorari, ai Presidenti Provinciali e ai Coordinatori Regionali, che ne fanno parte di diritto. Il numero dei membri dell’Assemblea Nazionale è indicato di volta in volta nel regolamento congressuale. Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente Nazionale almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno finanziario. Essa può essere convocata in via straordinaria dal Presidente Nazionale quando lo ritenga opportuno e/o necessario oppure quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno un quinto dei soci membri.
L’avviso di convocazione deve essere diramato ai Soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea a mezzo affissione d’avviso nei locali dell’Associazione e tramite comunicazione scritta a Presidenti Provinciali e ai Coordinatori Regionali.
L’Assemblea Nazionale è validamente costituita e atta a deliberare quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno la metà dei membri più uno, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
In caso di somma urgenza, giudicata tale dal Presidente, la convocazione può avvenire in via telefonica, telegrafica, telematica o a mezzo fac-simile con tre giorni di preavviso.

Art. 17
Compiti dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale ha come compiti principali:

  1. indirizzo e direttive politiche per l’attività da svolgere;
  2. esaminare e deliberare in merito al bilancio consuntivo;
  3. deliberare circa le modifiche dello Statuto con le modalità di cui all’Art. 29 ;
  4. di eleggere i membri del Consiglio Direttivo Nazionale non di diritto.
  5. di ratificare il regolamento del Congresso Nazionale proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un numero di membri elettivi variabile da 3 a 30 scelti tra i soci, in base al numero totale degli iscritti al movimento a livello nazionale oltre ai Soci Fondatori che ne fanno parte di diritto e al Presidente al quale spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio sia attivamente che passivamente. Il Consiglio Direttivo Nazionale controlla l’operato del Presidente Nazionale. Ove venisse a mancare un membro del Consiglio Direttivo Nazionale gli altri provvedono a sostituirlo per cooptazione. Il membro così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente, di regola 2 volte al mese; può essere convocato in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e/o necessario e si autoconvoca su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
L’avviso di convocazione può avvenire per via telefonica, telegrafica, telematica o a mezzo fac- simile con almeno 2 giorni di preavviso. Le deliberazioni del Consiglio direttivo Nazionale sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono esenti da responsabilità  civili, penali e pecuniarie per gli atti compiuti dai soci quando non risulti per iscritto il loro consenso agli atti stessi, anche ove detti atti siano compiuti da soci che ricoprano cariche locali.
Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore decisivo. In caso di assenza del Presidente ha valore decisivo il voto del Consigliere anagraficamente più anziano.

Art. 19
Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale
Al Consiglio Direttivo Nazionale  è demandato il compito di gestire l’Associazione e di realizzare gli scopi con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ad esso in particolare spetta:

  1. predisporre e presentare all’Assemblea il bilancio consuntivo della gestione;
  2. di decidere in merito all’ammissione degli  associati;
  3. di fissare l’importo delle quote associative;
  4. di deliberare la cancellazione e/o radiazione degli associati ;
  5. di proporre all’Assemblea Nazionale  modifiche dello Statuto;
  6. di vigilare sull’osservanza dello Statuto;
  7. di gestire senza fini di lucro il patrimonio dell’Associazione;
  8. di stabilire e corrispondere un rimborso spese a soci, membri del Consiglio Direttivo Nazionale o altri soggetti cui siano stati delegati particolari incarichi nell’interesse dell’Associazione.
  9. Di promulgare i regolamenti dei Congressi locali
  10. Di proporre all’Assemblea Nazionale il regolamento del Congresso Nazionale

Art. 20
Il Segretario Amministrativo Nazionale
Il Segretario Amministrativo Nazionale provvede, congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente Nazionale, a tutte le incombenze finanziarie relative alle attività dell’Associazione e a tal fine, su autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale può aprire un conto corrente presso un Istituto di Credito con firma congiunta o disgiunta dalla stesso Presidente.

Art. 21
Il Segretario Generale Nazionale
Il Segretario Generale Nazionale provvede, congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente Nazionale,  a tutte le incombenze  organizzative, relative ai soci , all’attività dell’Associazione, alle iniziative deliberate dall’Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale e alla redazione dei verbali dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale che dovranno essere controfirmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Amministrativo Nazionale che ne attesti la copertura contabile.

CAPITOLO IV
ORGANI PERIFERICI
Art. 22
Organi Periferici dell’Associazione
Sono organi periferici dell’Associazione i Congressi Regionali e Provinciali, i Coordinatori Regionali, i Presidenti Provinciali, i Direttivi Provinciali, i Punti territoriali e i Presidenti dei Punti. 

Art. 23
Congressi locali
(regionali e provinciali)
Di norma ogni tre anni, su deliberazione dell’Consiglio Direttivo Nazionale si celebrano i Congressi regionali e provinciali che provvedono ad eleggere i Coordinatori regionali, i Presidenti provinciali e i Consigli direttivi provinciali .
I regolamenti congressuali locali sono promulgati di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale e normano i congressi locali consentendo l’elezione dei vertici locali del movimento.
Sono delegati di diritto del Congresso Regionale : il Coordinatore Regionale uscente e i membri del Coordinamento regionale .
Sono delegati di diritto del Congresso Provinciale: il Coordinatore Regionale,  il Presidente Provinciale e i membri dei Direttivi Provinciali.

Art. 24
Coordinatori Regionali
I Coordinatori Regionali sono eletti dai Congressi regionali, che si svolgono sulla base dei regolamenti congressuali deliberati di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale e sono affiancati da un Coordinamento da essi stessi nominato che va da 3 a 15 membri a seconda del regolamento congressuale deliberato dall’Esecutivo Nazionale. Fanno parte di diritto del Coordinamento Regionale i Presidenti Provinciali della Regione.
Il Coordinatore Regionale ha il compito di coordinare l’attività del movimento nella Regione, curarne lo sviluppo, la linea politica, purchè non in contrasto con quella nazionale e riferire al Presidente Nazionale sulle iniziative di volta in volta prese dal Coordinamento Regionale e/o dai Presidenti Provinciali della regione.
Il Coordinatore regionale può, su proposta del Presidente provinciale, commissariare i Punti territoriali.

Art. 25
Il Presidente Provinciale
Il Presidente provinciale rappresenta il movimento nell’ambito del territorio della provincia, insieme al Direttivo provinciale ne determina la linea politica purchè non in contrasto con quella nazionale e con quella determinata dal coordinamento regionale. Coordina e promuove l’attività dei punti territoriali dirigendone e coordinandone, d’intesa con il Direttivo provinciale, l’attività.
Promuove l’azione disciplinare verso i soci, deferendoli al consiglio Direttivo Nazionale e propone al Coordinatore regionale il commissariamento dei Punti  territoriali, indicendo poi la relativa assemblea entro novanta giorni.
Il Presidente presiede il Direttivo provinciale all’interno del quale nomina il Segretario Amministrativo provinciale e il Segretario organizzativo provinciale.

Art. 26
Il Direttivo Provinciale
Il Direttivo Provinciale coadiuva il Presidente provinciale nelle sue funzioni, è composto da un numero massimo di 15 membri e da un numero minimo di 3, in base al regolamento congressuale deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Controlla l’operato del Presidente, gestisce il movimento a livello locale determinandone, insieme con il Presidente, la linea politica, purchè non in contrasto con quella nazionale o quella determinata dal Coordinamento regionale. Approva il bilancio annuale proposto dal segretario amministrativo provinciale.

Art. 27
I punti territoriali
Il Punto  territoriale è il nucleo fondante del movimento, formato da almeno 10 iscritti esso è presieduto da un presidente eletto a suffragio universale e a maggioranza assoluta con eventuale doppio turno di ballottaggio, che è coadiuvato da un direttivo di sua nomina che però sia rappresentativo anche delle minoranze.
Il Punto territoriale pone in essere sul territorio le direttive del presidente provinciale e partecipa, eleggendo i suoi delegati al congresso provinciale e regionale, alla vita politica interna del movimento.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28
Cariche Sociali
Le Cariche  sono triennali. Qualora alcuni membri del Consiglio Direttivo Nazionale cessino dalla carica, per dimissioni o altro, prima della scadenza del mandato, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione fino alla successiva Assemblea dei Soci che il Presidente Nazionale convocherà ponendo all’ordine del giorno l’elezione dei membri cessati. I nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato degli altri membri del Consiglio Direttivo. I Soci che ricoprono cariche non hanno diritto ad alcun corrispettivo.

Art. 29
Modifiche allo Statuto
Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo all’Assemblea. Esse si intendono approvate qualora ottengano la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti all’Assemblea validamente costituita.

CAPITOLO V
AMMINISTRAZIONE

Art. 30
Finanziamenti ed Anno Finanziario
L’Associazione provvede al proprio finanziamento con i proventi di quanto indicato all’Art. 3 del presente Statuto.
L’anno finanziario si chiude il 31 dicembre.

Art. 31
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato con il voto dei due terzi dei membri, dall’Assemblea Nazionale la quale stabilirà modalità e termini per la liquidazione dell’attività, ovvero da un Congresso Nazionale appositamente convocato.

 

CAPITOLO VI
NORME TRANSITORIE

Art. 32
Organi provvisori
In attesa di svolgere i congressi nazionale e locali, i soci fondatori sono i membri del consiglio Direttivo Nazionale, i commissari provinciali e regionali nominati dal Presidente provvisorio nazionale, insieme ai soci fondatori,onorari e sostenitori costituiscono l’Assemblea Nazionale.

 

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